STATUTO - Pedale Comitense

PEDALE
COMITENSE
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Statuto Sociale

L’assemblea generale dei soci dell’A.C. Pedale Comitense riunitasi come da regolare convocazione il 13/01/2006 in seconda convocazione alle ore 21,00 presso la biblioteca comunale di Villa del Conte in via Roma e, con riferimento al comunicato della Segreteria Generale della F.C.I. in merito al D.L. 22 marzo 2004 n. 72 , convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004 n. 128, con la presenza di n. 34 soci e con il voto unanime di tutti i presenti, ha approvato il seguente statuto sociale. '

Articolo 1 Denominazione e sede legale
E° costituita il 08/01/1998 in Villa del Conte via Ippolito Nievo una associazione sportiva dilettantistica denominata A.C. Pedale Comitense con sede a Villa del Conte in via Nicola Grassi n. 4.

Articolo 2 Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive e/o ricreative a favore dei soci e loro familiari.
L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:
a) L’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
b) La promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
c) La formazione e l’aggiornamento tecnico sportivo dei propri atleti e tecnici.
2. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci e familiari, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L’associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative; Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.
4. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alla direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’ attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibere dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 Domanda di ammissione
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo.
1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
2. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, Îa richiesta deve essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
5. L’associazione dovrà tesserare alla Federazione Ciclistica Italiana tutti i propri soci.

Articolo 5 Diritto dei soci
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, di tutte le attività svolte dall’associazione.

Articolo 6 Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
A. Dimissioni volontarie,
B. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo previa ratifica dell’assemblea generale dei soci;
D. Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.

Articolo 7 Organi
Gli organi sociali sono:
a. L’Assemblea generale dei soci;
b. Il Presidente;
c. Il Comitato direttivo.

Articolo 8 Funzionamento dell’assemblea
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’assemblea è regolarmente convocata quando in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei soci e almeno un terzo in seconda convocazione, Le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e dando le dovute motivazioni, in questo caso è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.L’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’associazione, in caso di sua assenza, da una delle persone intervenute ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.  
5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Articolo 9 Diritti di partecipazione
1. Avranno diritto a partecipare all’assemblea i soci maggiorenni che abbiano un anzianità di iscrizione di almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea , per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 Assemblea Ordinaria
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella bacheca dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax,telegramma o semplice telefonata. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro 60 giorni dalla fine dell’anno sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.

Articolo 11 Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i °4 degli associati.

Articolo 12 Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella bacheca dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax .telegramma o semplice telefonata. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 8 a 10 componenti, determinato di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente. AI consiglio direttivo è demandato il compito di eleggere tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente dell’associazione nonchè il segretario dell’associazione, che può essere anche al di fuori dei suoi componenti, ma comunque fra i soci, in questo caso il segretario non ha diritto di voto. Il presidente presiede il consiglio direttivo e le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Nel caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nella bacheca dell’associazione.

Articolo 14 Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei consiglieri, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione.
2. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. AI verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria di tutti i soci per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla suo nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi, o su convocazione, ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci;
c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria rispettando i quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) Redigere i regolamenti interni relativi all’attività sociale;
e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
g) Nominare il presidente onorario il quale potrà partecipare alle assemblee del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Articolo 17 Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 Il Vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del presidente, rimane in carica fino alla fine del biennio corrente salvo che la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo non ritenga opportuno convocare una assemblea generale dei soci per l’elezione di un nuovo presidente.

Articolo 19 Il Segretario
Il segretario è nominato anche tra gli associati non facente parte del consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il consiglio direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e cura ’amministrazione.

Articolo 20 Il rendiconto finanziario
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell’associazione.
2.11 bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nel confronti degli associati.
3.Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 Anno sociale e esercizio finanziario
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.

Articolo 22 Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti:
1. Dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; . dai contributi di enti ed associazioni;
2. Dai contributi di enti e associazioni;
3. Da lasciti e donazioni;
4. Dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Articolo 23 Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana.

Articolo 24 Obblighi di comunicazione
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con una copia del verbale.

Articolo 25 Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno % degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i % dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività ciclistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
4. In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione Ciclistica Italiana che lo utilizzerà nell'attività di promozione e sviluppo del ciclismo.

Articolo 26 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e in subordine le norme del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione che sia in contrasto con esso.

Il Vice-Presidente Il Presidente
INFO E CONTATTI
Via Villarappa 102- 35010 Santa Giustina in Colle
PIVA 03496310289
+327 779 8851(fax)
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